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REGOLAMENTO
INTERNO
CIRCOLO DEI
SAMBENEDETTESI
- STATUTO -
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Il "Circolo dei Sambenedettesi" è
una Associazione libera, indipendente ed apartitica, sorta per
iniziativa di cittadini di S. Benedetto del Tronto con lo scopo di:
OPERARE PER IL PROGRESSO CIVILE SOCIALE DELLA CITTÀ
Per tale finalità esso si
prefigge di:
a) difendere le
caratteristiche naturali ed ambientali della città e del
territorio comunale e salvaguardare i valori morali e
tradizionali della nostra gente;
b) incrementare le attività
associative, culturali, sportive, folcloristiche e filantropiche
già esistenti e favorire il sorgere di altre con le stesse
finalità;
c) stimolare un sempre
maggior interesse della pubblica opinione per i problemi della
città al fine di collaborare per la loro migliore soluzione.
I punti di cui alle lettere a) –
b) – c) – costituiscono nel loro insieme la ENUNCIAZIONE
PROGRAMMATICA ED ISTITUTIVA DEL SODALIZIO.
1) PUNTO PROGRAMMATICO (della
apartiticità):
Il Circolo, essendo apartitico,
agirà in piena autonomia ed imparzialità nel perseguimento dei suoi
obiettivi.
2) PUNTO PROGRAMMATICO
(dell’azione realizzatrice):
Gli aderenti al Circolo, ciascuno
a seconda delle proprie disponibilità di tempo e di attitudini, si
impegnano a collaborare per la realizzazione degli obiettivi
statutari.
Tutte le iniziative riguardanti tali obiettivi verranno programmate
dal Consiglio Direttivo.
L’azione realizzatrice sarà
improntata a serenità di giudizi ed urbanità di modi ma anche ad
onesta e coraggiosa fermezza di intenti.
(Tale PREMESSA e la sua ENUNCIAZIONE furono approvate alla unanimità
nel corso della prima Assemblea Ordinaria del Circolo, tenutasi in
data 28 febbraio ’71).
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Parte
Seconda |
Art. 1 – Il Circolo ha una
bandiera propria di colore rosso-blu, con al centro l’emblema del
torrione civico e la dicitura: "CIRCOLO DEI SAMBENEDETTESI"; alla
sommità dell’asta vi sono due nastri tricolore (verde, bianco,
rosso).
Dell’uso della bandiera dispone
soltanto il Consiglio Direttivo.
Ogni anno, in un giorno festivo
di primavera, si solennizza la ricorrenza della fondazione del
Circolo (28 febbraio 1971). In quel modo che di volta in volta verrà
stabilito dal consiglio Direttivo.
Art. 2 – Il Circolo si regge sul
presente Statuto e vive:
· con le deliberazioni approvate dalle
Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci;
· con l’opera del Consiglio Direttivo e del
Comitato Esecutivo;
·
con le contribuzioni sociali
ed eventuali altri proventi.
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Parte
Terza |
SOCI |
Art. 3 – Possono far parte del
Circolo tutti i Sambenedettesi di nascita, di adozione, di
affezione. Requisito essenziale è la buona condotta morale e civile
di chi aspira a divenire socio.
Età minima: anni 18.
Art. 4 – I soci si distinguono
in:
a) SOCI ONORARI
b) SOCI ORDINARI
Possono essere Soci onorari le
persone che abbiano speciali benemerenze. Essi sono nominati, per
alzata di mano, dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del
Consiglio Direttivo.
Possono essere Soci Ordinari
coloro che ne facciano domanda su appositi moduli approntati dal
Circolo.
I moduli di adesione devono
recare la firma di un Socio presentatore, che garantisca i
requisiti di cui sopra del richiedente.
L’accettazione della domanda è
devoluta al VOTO SEGRETO della maggioranza del Consiglio
Direttivo.
L’esito sarà comunicato
all’interessato e messo a verbale.
Art. 5 – L’anzianità dei Soci
decorre dalla data di accettazione delle domande da parte del
Consiglio Direttivo e la contribuzione sociale decorre dal primo
giorno del mese successivo.
Art. 6 – I Soci assumono tutti i
diritti e doveri fissati dal presente Statuto.
Art. 7 – I Soci ordinari
corrispondono al Circolo una contribuzione minima di L. 15.000 annue
da versarsi anche ratealmente.
Ogni eventuale revisione
dell’entità della contribuzione della quota sociale sarà sottoposta
all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria, a cura del Consiglio
Direttivo.
Art. 8 – I Soci morosi di un anno
di contributi saranno invitati dal Presidente ad eseguire il
pagamento relativo entro sessanta giorni.
Rimasta senza effetto tale
sollecitazione, i loro nomi saranno cancellati dall’elenco dei Soci.
La depennazione dall’elenco sarà
inserita a verbale e ne sarà data comunicazione all’interessato, il
quale verrà invitato a restituire la tessera entro sessanta giorni.
Il Socio comunque ritenuto
dimissionario può – previa nuova domanda – essere riammesso, sempre
che non abbia leso l’art. 9 (nove).
Art. 9 – Il Socio che sia stato
condannato per un delitto non colposo decade dalla sua qualità di
Socio.
Per la sua depennazione saranno
seguite le norme di cui all’Art. 8 (otto).
Art. 10 – Il Socio che intende
dimettersi è tenuto a presentare richiesta scritta al Presidente.
Il Consiglio Direttivo potrà accettare le dimissioni
o respingerle a maggioranza.
In quest’ultimo caso il Socio sarà invitato a recedere dalle sue
dimissioni. In mancanza di risposta entro trenta giorni, le
dimissioni saranno considerate irrevocabili e messe a verbale |
Parte
quarta |
CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO ESECUTIVO |
Art. 11 – Il Consiglio Direttivo
è formato da quindici Consiglieri eletti dall’Assemblea Ordinaria.
Detto Consiglio nomina, entro
venti giorni dalle elezioni:
un Presidente, due Vice
Presidenti, un Segretario, un Tesoriere, un Responsabile della
Stampa e Propaganda, un Consigliere aggiunto.
I sunnominati dal Consiglio
Direttivo costituiscono il COMITATO ESECUTIVO.
Il Consiglio Direttivo ed il
Comitato Esecutivo rimangono in carica per un biennio.
Tutti i componenti di essi sono
rieleggibili.
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo
si occupa di tutto quanto concerne l’attuazione di cui alla Parte
Prima – Premessa – del presente Statuto.
Ha facoltà deliberative di
ordinaria e straordinaria amministrazione nonché di emanare
provvedimenti per la esecuzione ed il rispetto delle norme
statutarie.
Dispone l’andamento finanziario.
Regola la vita del Circolo e sue
manifestazioni.
Il Comitato Esecutivo ha facoltà
deliberative limitate alla ordinaria amministrazione e relaziona
delle propria attività il Consiglio direttivo ad ogni sua
convocazione.
Art. 13 – Le adunanze del
Consiglio Direttivo sono valide quando vi prende parte la metà più
uno dei componenti.
Se non si raggiunge il numero
legale, la riunione viene rinviata, come pure nel caso di cui
appresso.
Le adunanze del Comitato
Esecutivo sono valide quando vi prendono parte almeno Sei
componenti.
Art. 14 – Le riunioni del
Consiglio Direttivo hanno luogo, in via ordinaria, almeno una volta
al mese.
Le riunione del Comitato
Esecutivo hanno luogo, in via ordinaria, almeno una volta alla
settimana.
Le riunioni, in via
straordinaria, hanno luogo ogni volta che il Presidente (o in sua
assenza, il Vice Presidente anziano di età) lo ritenga necessario.
La convocazione del Consiglio
Direttivo può essere richiesta al Presidente da almeno un terzo dei
Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono valide a
maggioranza assoluta dei voti.
In caso di parità di voti, è
determinante il voto del Presidente.
Chi abbia motivi personali nelle
deliberazioni non può, dopo aver esposto le proprie ragioni, essere
presente alla discussione che lo riguarda e, pertanto, resta escluso
dal voto.
I Consiglieri tutti sono tenuti
alla massima discrezione sugli argomenti trattati e sulle decisioni
prese dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo.
Art. 15 – IL PRESIDENTE:
· rappresenta il Circolo;
· convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie
del Circolo, nonché le riunioni del Consiglio Direttivo e del
Comitato Esecutivo;
· cura le esecuzioni delle delibere prese;
· sottoscrive le lettere, le deliberazioni ed
ogni altro atto concernente l’amministrazione;
·
vigila sull’osservanza dello
Statuto e dei Regolamenti.
In caso di vacanza, assenza od
impedimenti del Presidente, tali funzioni sono devolute al Vice
Presidente anziano di età.
In mancanza di quest’ultimo, tali
funzioni sono devolute al secondo Vice Presidente.
Art. 16 – IL SEGRETARIO:
· verbalizza le deliberazioni delle Assemblee
ordinarie e Straordinarie, del Consiglio Direttivo e del
Comitato Esecutivo; le deliberazioni saranno firmate da tutti i
presenti;
· redige le lettere ed ogni altro atto
concernente l’attività del Circolo;
· tiene aggiornato l’elenco-registro dei Soci con
la indicazione del loro esatto domicilio;
· sottopone alla firma del Presidente le nuove
tessere e le partecipazioni, dandone comunicazione ai nuovi
iscritti. Darà poi mandato al Tesoriere di sopperire alle spese
per l’invio della corrispondenza ai nuovi Soci;
· detiene e conserva, sotto la personale
responsabilità, l’Archivio del Circolo, il Protocollo, nonché
gli oggetti ed i materiali costituenti patrimonio del Circolo;
· provvede alla fornitura dei materiali di
cancelleria e di minuto mantenimento;
·
in caso di impedimento del
Segretario, ne fa le veci un Consigliere incaricato dal
Presidente.
Art. 17 – IL TESORIERE:
· prepara la relazione amministrativa annuale;
· tiene un giornale delle "entrate" e delle
"uscite", denominato: "GIORNALE DI CASSA";
· sulla base degli elenchi dei nuovi iscritti
fornitigli dal Segretario compila i cartellini delle riscossioni
delle quote sociali;
· cura l’esazione dei contributi associativi e di
ogni altra somma dovuta o comunque pervenuta al Circolo;
· esegue i pagamenti ordinatigli dal Presidente;
· presenta lo Stato di Cassa al Consiglio
Direttivo ogni qualvolta ne sia richiesto;
·
compila i prospetti del movimento
di danaro, quale resoconto annuale, fornendo – a richiesta
dell’Assemblea – anche i documenti giustificativi.
Art. 18 – I CONSIGLIERI:
· vigilano sulla esecuzione delle norme
statutarie e coadiuvano gli altri componenti del Consiglio
Direttivo nell’adempimento delle loro mansioni;
·
assumono gli incarichi che vengono
loro affidati dal consiglio Direttivo e le altre incombenze, che
ne sono naturalmente inerenti, con diligente cura.
Art. 19 – I componenti del
Consiglio direttivo che si dimettono sono tenuti a rispettare le
disposizioni già enunciate nell’art. 10 (per i soci).
I Consiglieri che manchino a tre
riunioni consecutive, senza presentare legittima motivazione, si
ritengono decaduti – di fatto – dalla carica.
I Consiglieri dimissionari o decaduti saranno
sostituiti dai primi non eletti nell’Assemblea Ordinaria e rimangono
in carica fino al termine del mandato in
corso. |
Parte
Quinta |
COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI DEI CONTI |
Art. 20 – L’Assemblea Ordinaria
nomina, per alzata di mano, tre Probiviri e due Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Probiviri ed i
Revisori dei Conti non fanno parte del Consiglio Direttivo.
I Probiviri sono preposti alla
risoluzione delle controversie interne del Circolo.
Essi possono emettere i seguenti
provvedimenti:
richiamo – ammonizione –
sospensione – invito a dimettersi – espulsione.
Dopo la terza ammonizione, il
Collegio emette provvedimento di espulsione.
I provvedimenti presi dai
Probiviri debbono essere debitamente verbalizzati.
I Revisori dei Conti controllano
l’attività amministrativa del Circolo; coordinano col Tesoriere le
modalità per un esatto e diligente svolgimento delle operazioni di
esazione, di riscossione e di registrazione; firmano,
all’occorrenza, il "Giornale di Cassa" tenuto dal Tesoriere.
I Probiviri ed i Revisori dei
Conti rimangono in carica due anni. |
Parte
Sesta |
ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE |
Art. 21 – I Soci sono convocati
in Assemblea Generale Ordinaria nel mese di marzo di ogni anno e, in
Assemblea Straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo
ritenga utile o che ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno
il venti per cento dei Soci ordinari (non morosi), indicandone la
motivazione; in tal caso, la convocazione dovrà avere luogo entro
venti giorni dalla ricezione della richiesta.
Art. 22 – L’Assemblea Generale
Ordinaria per la elezione del Nuovo Consiglio Direttivo è convocata
– sempre nel mese di marzo di ogni biennio – nel luogo ed ora
fissati dal Consiglio Direttivo uscente.
I nuovi eletti assumono la carica
il giorno successivo a quello dell’Assemblea, previa accettazione
degli interessati.
Coloro che per motivi propri, non
intendono accettare, devono darne partecipazione al Circolo entro
cinque giorni dalla elezione. Dopo tale data, l’accettazione viene
ritenuta valida.
Le consegne avverranno di comune
accordo entro cinque giorni dalla costituzione del Comitato
Esecutivo.
Art. 23 – Il Presidente uscente
presiede l’Assemblea Ordinaria annuale e quella biennale della sua
carica.
Relaziona sulla attività svolta
dal Consiglio Direttivo.
In caso di sua assenza, il
Presidente sarà nominato dall’Assemblea e la relazione sarà svolta
dal Vice Presidente.
Il Segretario uscente redige il
verbale dell’Assemblea stessa.
Durante lo svolgimento
dell’Assemblea Ordinaria annuale:
· viene deliberato sulla situazione finanziaria;
·
viene aperta la discussione sugli
argomenti trattati dal Presidente e vengono presentate proposte
per il futuro.
Durante lo svolgimento
dell’Assemblea Ordinaria biennale, inoltre:
·
vengono indette le elezioni ed
all’uopo viene formato l’Ufficio Elettorale.
L’Ufficio Elettorale preposto
alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, è formato da cinque
componenti
uno,
con funzioni di Presidente;
- quattro, con funzioni
di scrutatori.
I cinque componenti suddetti sono nominati – per
alzata di mano – dalla Assemblea.
Ad operazioni di voto espletate, l’Ufficio Elettorale redige
apposito verbale, controfirmandolo.
Il documento sarà trascritto nel Registro dei Verbali, a
cura del Segretario uscente.
Art. 24 – La votazione ha luogo a
SCHEDE SEGRETE.
Il Consiglio Direttivo uscente
propone all’Assemblea una lista di almeno ventuno nominativi.
Ogni elettore – in regola con il
pagamento dei contributi sociali dell’anno precedente – può dare la
preferenza ai candidati, tracciando un segno di croce a fianco dei
prescelti.
Il numero delle preferenze da
attribuire sarà stabilito, di volta in volta, dall’Assemblea.
Art. 25 – Per la legalità delle
Assemblee Generali, tanto Ordinarie che Straordinarie, compreso il
caso di modificazione dello Statuto, occorre la presenza di un sesto
del numero complessivo dei Soci Ordinari in regola con il pagamento
di quote sociali dell’anno precedente.
Se però, dopo un’ora da quella
fissata nella lettera di invito non si fosse raggiunto il numero
legale suddetto, l’Assemblea diventerà di seconda convocazione e le
deliberazioni e votazioni saranno valide qualunque sia il numero
degli intervenuti.
Art. 26 – Per chi abbia motivi o
interessi personali in qualche deliberazione dell’Assemblea
Ordinaria o Straordinaria, valgono le norme di cui all’Art. 14.
Art. 27 – Su tutte le proposte si
delibera a maggioranza assoluta di voti.
In caso di parità di voti, è
determinante il voto del Presidente.
Art. 28 – Le relazioni delle
ordinanze sociali possono essere prese in visione da ogni socio che
lo richieda al Segretario.
La visione delle relazioni si
effettua solo nell’Ufficio del Segretario ed alla presenza di
questi.
Possono essere rilasciate copie
dei documenti su richiesta scritta motivata e previo benestare della
maggioranza del Consiglio Direttivo.
L’eventuale diniego dovrà essere
motivato.
Art. 29 – In caso di smarrimento
di una tessera, l’intestatario dovrà richiederne un duplicato con
domanda diretta al Presidente.
Il nuovo documento recherà la
firma del Presidente in carica.
Art. 30 – Sia nelle Assemblee
Ordinarie che Straordinarie, sia nelle riunioni del Consiglio
Direttivo che del Comitato Esecutivo non sono ammesse deleghe per
alcun motivo. |
Parte
Settima |
STAMPA E PROPAGANDA |
Art.
31 – Il Circolo dei Sambenedettesi ha un proprio giornale che può
anche non avere carattere di periodicità.
Il titolo della testata è deciso
dal Consiglio Direttivo, a maggioranza.
Ogni articolo che direttamente o
indirettamente interessi le attività del Circolo non può essere
divulgato, nemmeno attraverso quotidiani e periodici, se non dietro
approvazione del Responsabile della Stampa del Sodalizio e del Nulla
Osta del Presidente.
Per la divulgazione delle
notizie, il Circolo si avvale delle proprie pubblicazioni, nonché di
una bacheca esterna e di una interna.
Il Responsabile della Stampa cura
l’affissione e defissone sulle bacheche. |
Ottava |
BRANCHE SETTORIALI DEL CIRCOLO |
Art. 32 – Il Circolo opera anche
attraverso attività culturali, filantropiche, folcloristiche,
sportive ecc.
Tali branche sono tutte
EMANAZIONI del Circolo e, pertanto, debbono fregiarsi della
intestazione:
"DEL CIRCOLO DEI SAMBENEDETTESI"
e, all’occorrenza, della dicitura "ROSSO
BLEU".
Tuttavia, gli abbinamenti
pubblicitari, in aggiunta alle dizioni suddette, sono possibili ma
devono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo del Circolo.
Le responsabilità di qualsiasi
natura, amministrativa, civile e penale ricadono sui Comitati delle
singole branche settoriali.
Le branche del Circolo, per
svolgere le proprie attività, debbono essere affiliate alle
rispettive Federazioni Italiane di appartenenza.
I Comitati delle branche possono
usufruire della Sede Ufficiale del Circolo per le loro riunioni di
Assemblea, di Comitato nonché come recapito di indirizzo.
Art. 33 – Ogni branca settoriale
ha un proprio Statuto ed un Comitato Direttivo.
I componenti di detti Comitati
debbono essere tratti, a maggioranza dai Soci del Circolo, compreso
il Presidente della branca settoriale.
Tale ultima disposizione deve
essere inserita nei rispettivi Statuti delle branche settoriali.
Art. 34 – Le varie branche
settoriali hanno completa autonomia amministrativa e programmatica.
L’elenco completo dei rispettivi
Comitati Direttivi e di tutti i Soci (iscritti o no al Circolo),
l’Organizzazione di manifestazioni di qualsiasi natura, scaturita
dai Comitati di settore, dovrà essere resa nota al Consiglio
Direttivo del Circolo in fase preventiva di programmazione a seguito
di una nota ufficiale.
Art. 35 – Il Circolo contribuirà
a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo e secondo le sue
possibilità, a sostenere moralmente, materialmente e
finanziariamente le singole branche settoriali, tenendo conto delle
necessità contingenti di ciascuna di esse.
Art. 36 – Ogni branca settoriale
fondata dal Circolo deve fornire allo stesso Consiglio
Direttivo………….?, tenendolo aggiornato.
Art. 37 – Il Consiglio Direttivo
del Circolo nomina, fra i suoi componenti, un Sovraintendente per
ogni gruppo di attività affini, con funzioni di coordinamento e di
informazione nei riguardi del Circolo.
Art. 38 – Il Circolo – attraverso
le sue Assemblee Ordinarie – è arbitro assoluto della sopravvenienza
di ogni branca settoriale.
Art. 39 – I trasgressori alle
norme del presente Statuto saranno deferiti al Collegio dei
Probiviri per i provvedimenti di competenza.
Art. 40 – Per tutto quanto non
contemplato nel presente Statuto, sarà fatto riferimento alle norme
dei vigenti Codici. |
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